venerdì 15 febbraio 2008

Il nuovo welfare. Che cosa cambia nella scuola, di Giuliano Coan

Il nuovo welfare. Che cosa cambia nella scuola, di Giuliano Coan
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IL NUOVO WELFARE. CHE COSA CAMBIA NELLA SCUOLA
Lo scorso 23 Luglio il Governo e le parti sociali hanno firmato un protocollo su Previdenza, Lavoro
e Competitività per l’equità e la sostenibilità; al fine di promuovere una crescita economica
duratura, equilibrata e sostenibile attraverso l’utilizzo di strumenti non soltanto di carattere
finanziario ma anche sociale.
Tale accordo si è tradotto in una legge (la n. 247 del 24 Dicembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 29 Dicembre scorso) che, tra gli altri contenuti, ha modificato parzialmente la
riforma Maroni del 2004 rispetto ai requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici dalla stessa
introdotti a decorrere dall’1° Gennaio 2008
Le principali novità sono:
- Dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 giugno 2009, i lavoratori dipendenti potranno accedere alla
pensione d’anzianità con 58 anni d’età e 35 anni di contributi.
- Dal 1° luglio 2009, l’accesso al trattamento pensionistico si realizza tramite le cosiddette “quote”:
il requisito per ottenere la pensione è dato dalla somma dell’età anagrafica e del numero dei
contributi versati (il requisito contributivo minimo è pari a 35 anni).
- Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, il diritto alla pensione si matura a quota 95, con almeno
59 anni d’età. ( esempio: 59 anni d’età e 36 d’anzianità contributiva oppure 60 anni d’età e 35
di contributi).
- Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, la quota passa a 96 e l’età minima è fissata a 60 anni.
- Dal 1° gennaio 2013, la quota è aumentata a 97 ed il requisito anagrafico minimo a 61 anni.
Il personale della scuola
Il nuovo meccanismo degli scalini e delle quote per la pensione d’anzianità prevede un correttivo
per il personale della scuola. Le regole introdotte dalla legge non modificano il calendario delle
uscite: 1° settembre per il personale della scuola e 1° novembre per le università, i conservatori e le
accademie di belle arti.
I requisiti di età e di contribuzione si considerano acquisiti se raggiunti entro il 31 dicembre
dell'anno. Ciò significa, per esempio, che si può ottenere la pensione di anzianità dal 1° settembre
2008 anche se a tale data si hanno solo 34 anni e 8 mesi di servizio e un'età di 57 anni e 8 mesi.
Tanto si applica anche nel 2009, infatti, il personale potrà lasciare il servizio con 58 anni d’età e 35
di servizio, in quanto entrerà in funzione sei mesi dopo (dal 1° gennaio 2010) la quota "95" che
richiede 60 anni d’età o in alternativa 59 anni se sono stati versati almeno 36 anni di contributi. In
altre parole nella scuola esiste una sola finestra d’uscita nel corso dell’anno.
associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALLA CIDA CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI D'AZIENDA
ADERENTE ALL’ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION
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Pertanto e purché i requisiti anagrafici e contributivi (58 e 35) siano raggiunti nel corso dell’anno i
lavoratori potranno lasciare il lavoro e contestualmente usufruire dell’assegno pensionistico con
inizio dal 1 settembre 2009 per il personale della scuola e 1° novembre per le università, i
conservatori e le accademie di belle arti.
In pratica nella scuola per tutto il 2009 si potrà andare in pensione con i requisiti previsti nel 2008 e
la quota “95” scatta dal 01.01.2010 anziché dal 01.07.2009 come per tutti gli altri lavoratori
dipendenti.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di mettersi in pensione a qualsiasi età se si hanno almeno 40
anni di contributi.
Gli scalini anziché lo scalone
Va rilevato come la nuova disciplina renda più favorevole la posizione dei lavoratori che maturano i
requisiti nel periodo immediatamente successivo al 31 Dicembre 2007, con un vantaggio
progressivamente decrescente per coloro i quali, invece, conseguono negli anni successivi il
requisito anagrafico richiesto per accedere ai trattamenti pensionistici.
Entro il 31 Dicembre del 2012, l’incremento dei requisiti anagrafici previsti dal 1° Gennaio 2013
potrebbe essere differito qualora una specifica verifica sulla spesa (da effettuarsi entro il 30
Settembre dello stesso anno) dimostri i positivi effetti finanziari della manovra sul versante
previdenziale, nel senso del raggiungimento dei risparmi dalla stessa previsti.
I diritti acquisiti
E’ mantenuta la tutela dei diritti acquisiti al 31 Dicembre 2007.
Infatti, così come previsto dall’articolo 1 -comma 3- della legge n.243/2004, “ …Il lavoratore che
abbia maturato entro il 31 Dicembre 2007 i requisiti d’età e d’anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigente prima della data d’entrata in vigore della presente legge (01/01/2008), ai fini del
diritto all’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o d’anzianità, nonché alla pensione nel
sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa
e può chiedere all’Ente d’appartenenza la certificazione di tale diritto…”, mantenendo le previgenti
decorrenze e anche se siano stati introdotti nuovi e più elevati requisiti.
Le donne
Si prescinde dai nuovi requisiti e si continuano ad applicare i precedenti (35 anni d’anzianità
contributiva e 57 anni d’anzianità anagrafica), in via sperimentale fino al 31.12.2015, che
riguardano solo le lavoratrici dipendenti che intendono optare per una liquidazione del
trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo previste per il sistema contributivo
(articolo 1 -comma 9- della legge n.243/2004), con un assegno però di almeno il 20% inferiore
rispetto a quello che potrebbero percepire più tardi con la pensione di vecchiaia.
Le donne continueranno ad andare in pensione di vecchiaia una volta raggiunti i 60 anni con
un’anzianità contributiva minima di 20 anni.
Le nuove disposizioni in materia di totalizzazione e cumulo di periodi assicurativi.
Nel sistema retributivo o misto il limite minimo d’anzianità contributiva previsto per sommare i
contributi versati nelle varie gestioni passa da 6 a 3 anni. Lo prevede l’art. 1 comma 76 lett. a)
della legge 247/07 che ha modificato l’articolo 1, comma 1, del Dlgs 2 febbraio 2006, n. 42.
La lettera b) del citato articolo 1 ha invece modificato l’art. 1, comma 1, del Dlgs 30 aprile 1997 n.
184 eliminando i limiti che erano previsti da detto articolo alla possibilità di cumulare i contributi
versati in qualsiasi gestione, cassa o fondo.
Sino ad oggi, infatti, era possibile cumulare tutti i contributi versati solo se non si era raggiunto il
diritto a pensione in una singola gestione. Con le nuove norme è possibile cumulare tutti i
contributi versati anche se si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione.
Entrambe le disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1 gennaio 2008.
Le nuove misure per il riscatto della laurea
Nel prossimo numero sarà trattato compiutamente il riscatto del periodo del corso di laurea ai fini
della pensione che con le nuove disposizioni più favorevoli si rivela un vero investimento redditizio
e sicuro.


Ecco il sito dove ho estrapolato queste notizie:
IL NUOVO WELFARE

Per maggiori informazioni, visitate questo sito utilissimo:
anppiemonte.it

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